Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and orders fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Rino and Cristian Protopapa inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants were previously convicted of aggravated threats using weapons, but their current arguments merely reiterated points already examined by the lower courts without critical engagement. The court rejected the claims as lacking the required specificity and found them manifestly unfounded based on the existing record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals must contain specific grounds attacking the judgment; generic reiteration of already examined points renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROTOPAPA RINO nato a TRICASE il 02/10/1973 PROTOPAPA CRISTIAN nato a GAGLIANO DEL CAPO il 13/04/2002 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2022 del Tribunale di Lecce, che aveva affermato la penale responsabilità di Cristian Protopapa e Rino Protopapa in ordine al reato di minaccia aggravata dall'uso di armi e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso degli imputati, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto carenti del requisito della specificità dei motivi, perché si limitano a reiterare di profili di censura già adeguatamente vagliati da parte del Giudice di appello, le cui argomentazioni non vengono criticamente attaccate dai ricorrenti, e comunque sono manifestamente infondati per le ragioni già esplicitate nella sentenza impugnata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08