Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, upholding general intent requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's reduction of his sentence for fraudulent bankruptcy, arguing errors in applying criminal law regarding the crime's elements. The court rejected these claims by citing established precedent that a causal link between asset removal and bankruptcy is not required, only general intent, and that appellate reasoning was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 223 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a manifest error in the application of criminal law regarding the constitutive elements of the crime, as the law requires only general intent and does not mandate a causal nexus between the diversion of assets and the bankruptcy declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI LAZZARO nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/06/1988 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ritenuta e riducendo la pena, la sentenza del 10 gennaio 2022 del Tribunale di Trani, che aveva affermato la penale responsabilità di Lazzaro Ferri per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto risulta essere in contrasto la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo la quale non occorre un nesso causale tra le distrazioni e la dichiarazione di fallimento (Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), la quale non è elemento costitutivo del reato ma mera condizione di punibilità (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 14/03/2022, Lo, Rv. 283257 - 01); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione circa i profili di doglianza contenuti nell'atto di appello, per i quali inoltre si chiede una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in questa sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che afferma che è sufficiente la sussistenza del dolo generico (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08