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Ordinanza — n. 36880/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Stanislaio Montagna's appeal against the Brescia Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued generic defects in the lower court's reasoning regarding aggravated fraud, but the court found these grounds lacked the specific correlation required by law. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict formal requirements for raising objections at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals must be formulated with specific grounds directly correlating to the contested decision's reasoning; generic or vague objections lacking precise identification of the specific points of law or fact are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement Article 581 Code of Criminal Procedure generic reasoning defects lack of correlation with decision truffa aggravata contraffazione di merci rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA STANISLAO nato a NAPOLI il 23/07/1981 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stanislao Montagna avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, qualificato il fatto contestato all'imputato alla stregua del delitto di truffa aggravata, rideterminava il trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono genericamente vizi della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte delle lineari e logiche argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (pag. 3), sono state prospettate deduzioni prive di puntuale e specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata che non consentono al giudice adito di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid nte