Italian Court dismisses generic appeal for lack of specific legal argumentation regarding notification and participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Senator Matteo and Angela Anna La Camera inadmissible due to a lack of specific legal argumentation. The appellants merely repeated generic grievances about notification issues and the non-application of Article 131-bis of the Penal Code without providing effective legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the specificity requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals lacking specific legal argumentation and failing to correlate with the appealed decision's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SENATORE MATTEO nato a SALERNO il 05/09/1968 LA CAMERA ANGELA ANNA nato a POLICORO il 06/06/1979 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Matteo Senatore e Angela Anna La Camera; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto è del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), essendosi di fatto limitato il ricorrente ad enunciare in modo confuso e atecnico il mancato superamento della questione relativa alla corretta notifica effettuata nei confronti dei ricorrenti, alla partecipazione della La Camera nel reato attribuito al marito, nel non avere applicato nei suoi confronti la disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza allegare alcuna argomentazione effettiva in diritto e non valida a sostenere la contraddittorietà o assenza della motivazione o la violazione di legge altrettanto genericamente evocata nel motivo; ritenuto che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); osservato che nessuna censura è stata articolata quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente Senatore; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob