Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of specific argumentation regarding sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Teresa Zavarone inadmissible due to the generic and non-specific nature of her arguments. The appellant challenged the lower court's failure to consider her economic hardship and socio-cultural background, but the court noted the appellate judgment already addressed these subjective elements of the crime with detailed reasoning. Furthermore, the request regarding the refusal of restorative justice was not raised during the appeal proceedings, breaking the chain of devolution, leading to the dismissal of the entire petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation with the contested judgment's reasoning, or if the issue was not properly raised in the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVARONE TERESA nato a NAPOLI il 29/12/1964 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Teresa Zavarone; ritenuto che l'unico motivo proposto si caratterizza per evidente genericità ed aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione , quanto al tema della mancata considerazione della situazione di disagio economico e caratterizzazione della estrazione socio culturale della ricorrente, atteso che la Corte di appello ha specificamente risposto sul punto, con motivazione logica ed approfondita quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e della ininfluenza di tale eventuale condizione solo richiamata dalla difesa (pag. 5 della motivazione); atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che la seconda argomentazione proposta sempre nell'ambito dell'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata ammissione dell'imputata alla giustizia riparativa, non è stata in alcun modo oggetto di una richiesta in sede di appello, con specifico motivo o richiesta in sede di conclusioni, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01); richiamata, inoltre, natura non giurisdizionale del provvedimento di mancata ammissione alla giustizia riparativa (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, Baldo, Rv. 285930-01, che ha precisato che l'assenza di un regime impugnatorio ad hoc non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa scelta legislativa ricollegata alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 114t),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 o