Italian Court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of lower court's rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Oleksandr Olinik inadmissible, rejecting arguments regarding the misclassification of facts and lack of motivation. The appellant claimed the lower court erred in applying specific criminal code articles and failed to evaluate intent, but the court found these points were merely repetitive complaints already dismissed on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal sought an impermissible factual reconstruction and lacked new substantive grounds to overturn the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals based on merely reiterative complaints of the lower court's reasoning or requests for alternative factual reconstructions are inadmissible in the interest of legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLINIK OLEKSANDR nato il 15/05/1988 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Oleksandr Olinik; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 648-bis cod. pen., in luogo che nei termini di cui all'art. 648 cod. pen., e il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per omessa valutazione del dolo, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ritenuto che gli stessi motivi, inoltre, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha anzi esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, con riferimento alla sussistenza di condotte dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, nella specie consistite nella rimozione delle targhe originarie di autovetture, e al dolo di riciclaggio desunto dalla condotta del ricorrente che veniva ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sostituiva le targhe, attività chiaramente diretta ad impedire la corretta individuazione del bene) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto inoltre che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena è non solo generico, avendo omesso di confrontarsi con la decisione, ma anche manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione in futuro di reati, secondo una valutazione non limitata alla sola considerazione dell'astratta gravità del reato, bensì diretta ad esaminare altresì l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata che rileva la sussistenza di precedenti ostativi all'applicazione della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10