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Ordinanza — n. 36873/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ferdinando Schettino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for receipt and recidivism, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level and lacked the necessary critical depth. Furthermore, the court determined the substantive claims regarding the lack of intent for receipt and the existence of recidivism were legally unfounded based on established case law and the lower court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments distinct from those already decided; arguments merely reiterating rejected points or based on manifestly unfounded legal interpretations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds criminal intent proof recidivism assessment accuse di truffa contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Cass. sez. 2, sent. n. 53017 del 22/11/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHETTINO FERDINANDO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/06/1971 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ferdinando Schettino; ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, inoltre, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono rispettivamente l'insussistenza del dolo di ricettazione e, in via subordinata, la derubricazione nel reato di incauto acquisto, sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex multis, Cass. sez. 2, sent. n. 53017 del 22/11/2016 - dep. 14/12/2016 - Rv. 268713; in motivazione, questa Corte ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa; in tal senso si veda anche pag. 3 dove la Corte di appello ha valorizzato la circostanza del non avere l'imputato fornito prova del pagamento del prezzo e la assoluta genericità delle allegazioni sul punto, la tennpistica dell'acquisto rispetto all'episodio di truffa presupposto della ricettazione, l'irrilevanza delle argomentazioni relative alle attività svolte presso agenzia di pratiche automobilistiche, con conseguente rigetto della richiesta di riqualificare il fatto come incauto acquisto); che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (si veda in tal senso pag.4 dove la Corte di appello ha analizzato la pendenza di numerosi precedenti, anche specifici, riferibili al ricorrente, considerando tali dati indicativi di una spiccata propensione criminale, con capacità in tal senso da ritenere aumentata attesa la piena prova della condotta contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il