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Ordinanza — n. 36871/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming manifest illogical reasoning due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elena Volpicelli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was manifestly illogical, but the Court found the appeal merely reiterated the appellate court's arguments without introducing new comparisons or substantive challenges. Consequently, the Court upheld the appellate judgment as logically sound and consistent with established legal principles regarding the assessment of criminal offense severity.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal alleging manifest illogical reasoning is inadmissible if it merely reiterates the appellate court's arguments without presenting new factual comparisons or substantive legal challenges to the original judgment's reasoning.

Parole chiave

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manifest illogical reasoning inadmissible appeal reiteration of arguments appellate review limits criminal procedure appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608- 01) in assenza di confronto con la motivazione conforme dei giudici di merito in ordine alle caratteristiche inequivoche della azione oggetto di contestazione, risolvendosi nella sostanza in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPICELLI ELENA nato a BENEVENTO il 08/01/1982 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Elena Volpicelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce vizio della motivazione perché manifestamente illogica, non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) in assenza di confronto con la motivazione conforme dei giudici di merito in ordine alle caratteristiche inequivoche della azione oggetto di contestazione, risolvendosi nella sostanza in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha motivato in modo logico ed articolato in assenza di qualsiasi aporia o illogicità manifesta (si vedano pagg. 3 dove è stata esplicitamente valorizzata la sussistenza dell'occupazione contro la volontà dell'ente titolare del diritto di proprietà sull'immobile, sulla base degli esiti del sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine intervenute all'atto di restituzione della chiave); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato poiché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, co. 1 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 4 dove è stata valorizzata in tal senso la perduranza della condotta, protrattasi anche successivamente alla diffida al rilascio dell'immobile e la presenza di precedenti per altri reati, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 o