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Ordinanza — n. 36869/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding discretionary sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Franco Mameli's appeal inadmissible due to the generic and indeterminate nature of his complaint regarding the lack of reasoning on mitigating circumstances. Although Mameli argued the lower court failed to apply generic mitigating factors, the court noted the first-instance judgment was logically sound and referenced relevant facts like prior convictions and the defendant's personality. The court ruled that a cassation appeal cannot challenge the discretionary sentencing balance unless the reasoning is illogical, thus upholding the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: A cassation appeal alleging a lack of reasoning on sentencing discretion is inadmissible if the lower court's decision is logically correct and sufficiently motivated, as the supreme court cannot substitute its own evaluation of the discretionary balance of aggravating and mitigating factors.

Parole chiave

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generic lack of reasoning sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal discretionary balance attenuazione della pena cosa generica indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMELI FRANCO nato a CARBONIA il 01/09/1970 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Mameli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto inoltre che lo stesso motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) che il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla commisurazione della pena (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche viene giustificata sulla base delle precedenti condanne a carico del ricorrente per reati della stessa indole, della personalità dell'imputato e del mancato risarcimento dei danni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 o