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Ordinanza — n. 36868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of rejected appellate complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely repetitive of complaints already rejected at the appellate level. The appellant challenged the denial of statutory mitigating circumstances, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding the use of a firearm and prior criminal record. The court ruled that since the appellate court had already addressed and dismissed these specific grounds, the same arguments cannot be raised again in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Arguments in cassation that merely reiterate complaints already rejected by the court of appeal are inadmissible.

Parole chiave

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reiterative grounds inadmissible appeal mitigating circumstances cassation procedure prior convictions infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Sireni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell'art. 628 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Sireni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell'art. 628 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Sireni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell'art. 628 cod.
art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Sireni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., sicché, nel giudizio di cassazione, è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRENI MAURIZIO nato a ROMA il 11/09/1972 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Sireni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell'art. 628 cod. pen., come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024, nonché il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti perché fondati entrambi su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata dove si è valorizzato in senso ostativo l'uso della pistola priva di tappo rosso e munita di caricatore, da ritenersi arma ai sensi dell'art. 4 I. n. 110/1975, e la sussistenza di precedenti a carico del ricorrente, oltre alla alterazione della targa come sintomo evidente di pre-organizzazione della condotta caratterizzata da intensità tale da porsi in termini di obiettiva incompatibilità logica con la richiesta attenuante c.d. costituzionale, considerata la non possibile considerazione della condotta ascritta all'evidenza in termini di modesto disvalore, anche tenuto conto di precedenti sentenze passate in giudicato a carico dello stesso, che rendono evidente la non occasionalità della condotta); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (pag. 2 della sentenza impugnata ove il giudice di merito esclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità del fatto, caratterizzate dall'impiego dell'arma, dall'ammontare del profitto e dalla non occasionalità della condotta, dedotta anche dall'attività di alterazione della targa dell'autovettura usata per raggiungere il luogo del fatto, nonché dalla fuga del ricorrente); atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché, nel giudizio di cassazione, è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,