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Ordinanza — n. 36867/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming flawed reasoning on robbery charges and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding the reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued that the conviction for robbery lacked proper differentiation from assault and theft, and that mitigating circumstances were ignored, but the court found these claims repetitive and unsupported by the specific facts of the case. The court emphasized that the reasoning in the appealed decision was logical and consistent with established legal principles, rejecting the appellant's attempt to re-evaluate the evidence or statutory interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure and cannot assess the correspondence of the motivation to the acquired procedural elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal flawed reasoning robbery conviction mitigating circumstances logical argumentation rapina reati violenti furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., tardivamente depositata (in data 30/09/2025) dalla difesa del ricorrente; rilevato che i due motivi di ricorso, con si deducono in ogni forma vizi della motivazione, sono manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen., tardivamente depositata (in data 30/09/2025) dalla difesa del ricorrente; rilevato che i due motivi di ricorso, con si deducono in ogni forma vizi della motivazione, sono manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di iazmin Petrovic; letta la memoria ex art. 611 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVIC JAZMIN nato a ROMA il 13/07/1999 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di iazmin Petrovic; letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., tardivamente depositata (in data 30/09/2025) dalla difesa del ricorrente; rilevato che i due motivi di ricorso, con si deducono in ogni forma vizi della motivazione, sono manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che deduce in ogni forma il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di rapina in quelli di percosse e furto o in quello di tentata rapina è totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e non tiene conto, con ciò manifestandosi nella sua aspecificità, di quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata (ove si è valorizzato come, nel caso in esame, la violenza, consistita nel colpire la persona offesa, sia stata esercitata dall'imputata proprio nei confronti della persona offesa al fine di impossessarsi, come effettivamente avvenuto, di una cassetta di lattine di bevanda energizzante, così come riscontrato da plurimi elementi di prova acquisiti, quali testimonianze e visione delle videocamere di sorveglianza); che tale motivo, inoltre, è manifestamente infondato, perché volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, (come chiarito alla pagina 4 della sentenza impugnata) essendo la fattispecie della rapina un reato complesso, non è possibile parcellizzare la violenza e l'impossessamento della res, finalisticamente collegati tra loro, per ravvisare nel caso di specie i reati di percosse e furto; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che deduce in ogni forma il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. o della fattispecie attenuata del fatto di lieve entità (come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024), non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (dando conto alla pagina 4 di una valutazione globale dell'evento dannoso e pericoloso, atteso che la ricorrente, in concorso con altre, ha messo a soqquadro il locale, rovesciato e danneggiato la cassa, colpito con pugni e schiaffi la persona offesa), non potendo dunque valorizzarsi isolatamente il modesto valore economico del bene effettivamente sottratto; atteso che, quanto al tema della c.d. attenuante costituzionale, nessuna richiesta in tal senso da parte della difesa è stata formulata sia con i motivi di appello, che con le conclusioni, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis