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Ordinanza — n. 36866/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36866/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36866/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO STEFANO nato a ROMA il 24/06/1985 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano D'Agostino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per il reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che tale motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il dolo di ricettazione è stato provato sulla base di un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (quali il contegno tenuto dall'imputato alla vista del controllo stradale operato dalle forze dell'ordine, la mancanza dei documenti di circolazione del ciclomotore e l'assenza di allegazione di elementi valutabili in suo favore e di giustificazione in ordine al possesso del mezzo in questione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che tale motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il dolo di ricettazione è stato provato sulla base di un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (quali il contegno tenuto dall'imputato alla vista del controllo stradale operato dalle forze dell'ordine, la mancanza dei documenti di circolazione del ciclomotore e l'assenza di allegazione di elementi valutabili in suo favore e di giustificazione in ordine al possesso del mezzo in questione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione dubbio circa il carattere di infrazione guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati incidente motociclistico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO STEFANO nato a ROMA il 24/06/1985 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano D'Agostino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per il reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che tale motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d'appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il dolo di ricettazione è stato provato sulla base di un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (quali il contegno tenuto dall'imputato alla vista del controllo stradale operato dalle forze dell'ordine, la mancanza dei documenti di circolazione del ciclomotore e l'assenza di allegazione di elementi valutabili in suo favore e di giustificazione in ordine al possesso del mezzo in questione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre