Italian appeal dismissed as inadmissible for reiterating appeal grounds without new legal comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Leone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the first two grounds merely reiterated the appellate arguments without providing a fresh legal comparison to the lower court's reasoning. Additionally, the third ground was rejected as generic and abstract, lacking specific references to the imposed sentence or the appellate court's detailed justification of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds or a fresh legal comparison; generic or repetitive arguments without specific reference to the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FABIO nato a ATRI il 04/09/1980 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Leone; ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) senza effettivo confronto con la motivazione resa in senso conforme dai giudici di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, in particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato compiutamente, chiarendo alle pagine 4 e 5 riguardo al reato di truffa come gli artifizi e raggiri siano consistiti nella reimmatricolazione dell'autoveicolo mediante la sostituzione delle targhe e nel silenzio tenuto riguardo all'avvenuto sequestro amministrativo, e riguardo al reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro illustrando alla pagina 6 come dal verbale di sequestro amministrativo risulti come la vettura sia stata affidata in custodia all'imputato; che, in particolare, sul secondo motivo, la sentenza impugnata ha valutato, con motivazione priva di vizi di legittimità in modo logico ed articolato, il compendio probatorio, corroborato anche dai dati del Pubblico Registro Automobilistico, da un verbale di sequestro amministrativo del veicolo interessato, e da un controllo eseguito dai Carabinieri, senza che sia in alcun modo riscontrabile un travisamento del fatto, tra l'altro dedotto in modo astratto e del tutto generico, senza alcun riscontro in ordine alla decisività dello stesso; che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità (non la manifesta illogicità) della motivazione, che avrebbe mal valutato prove solamente indiziari, è del tutto generico ed aspecifico limitandosi ad enunciazioni astratte e di principio; che le stesse conclusioni devono essere raggiunte quanto alla censura sulla dosimetria della pena articolata all'interno del terzo motivo, del tutto generica ed aspecifica senza alcun concreto richiamo alla pena irrogata ed alla motivazione della Corte di appello che ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, quanto al richiamo alla intensità del dolo ed alla acutezza del raggiro, oltre che alla gravità del pregiudizio subito dalla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn