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Ordinanza — n. 36862/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Antimo Varriale inadmissible due to its generic nature. The appellant contested the court's reasoning regarding liability and sentencing but failed to cite specific errors or elements supporting his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility under the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code lack of specificity supervisory power difesa penale commisurazione della pena per rapina eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
(ovversua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo) (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE ANTIMO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 29/11/1968 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antimo Varriale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo un'apodittica adesione alla ricostruzione operata dalla Procura e contestando l'aumento operato per la condanna in continuazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (limitandosi ad asserzioni del tutto generiche e astratte) ed è al tempo stesso non consentito, poiché si limita a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, senza accennare ad alcun vizio deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (ovversua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo) (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, quanto alla censura relativa all'adesione alla prospettazione della pubblica accusa, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagine 3 e 4, fa riferimento a indizi gravi, precisi e concordanti, quali la pregressa commissione, da parte dell'imputato, di altre rapine con gli stessi coimputati, le risultanze della localizzazione dei dati del telefono cellulare dell'imputato e l'uso personale dell'automobile (peraltro intestata alla moglie dell'imputato) utilizzata per la rapina e la deposizione del direttore di banca della filiale rapinata, limitandosi anche in questa sede a proporre una censura del tutto aspecifica; che, quanto alla censura relativa all'aumento di pena per la continuazione, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagina 5, fa esaurientemente riferimento al disvalore penale del fatto, al curriculum criminale dell'imputato e alla non trascurabile entità del pericolo potenzialmente arrecato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno