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Ordinanza — n. 36860/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for theft, citing lack of new evidence and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tomaso Maria Coccia inadmissible, rejecting all five grounds for review. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding theft and sentencing, but the court found these arguments merely reiterative of those already dismissed at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that sentencing discretion and factual evaluation belong exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 648, Art. 712, Art. 62, Art. 132, Art. 133, Art. 545-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or sentencing discretion; appeals based on reiteration of appellate errors or discretionary sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion principle reiteration of appellate errors factual reconstruction limits substitute penalties notice ricettazione restituzione di prestazioni complementari reddito sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
277758-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini della fattispecie di cui all'art. 712 cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen., nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
7 della sentenza impugnata, ove si esclude la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., e, conseguentemente, nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D.
(Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA TOMASO MARIA nato a ZEVIO il 05/02/1990 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tomaso Maria Coccia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., e il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione alla mancata acquisizione della documentazione difensiva prodotta dal ricorrente in altro procedimento conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pagine 4-7 della sentenza impugnata, in ordine all'accertamento del fatto, alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, nonché all'acquisizione e valutazione delle prove prodotte in altro procedimento conclusosi con sentenza di non luogo a procedere) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini della fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 648, comma quarto, cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha all'evidenza disatteso in modo esplicito la richiesta di applicazione dell'art. 648, comma quarto, attesa la ricostruzione della condotta posta in essere e la considerazione delle caratteristiche e valore del bene oggetto di ricettazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che tali motivi, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi ed altresì manifestamente infondati perché avanzano una ricostruzione diversa in termini di determinazione e graduazione della pena la quale, che tuttavia, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che, nella specie, ha adeguatamente assolto il proprio onere argomentativo in ordine sia alla responsabilità del ricorrente, sia al diniego delle circostanze attenuanti innanzi richiamate (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata, ove si esclude la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. sulla base del positivo accertamento del dolo di ricettazione e, altresì, l'applicazione delle circostanze attenuanti in ragione del non irrisorio valore del bene); atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e, conseguentemente, nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) non ricorrente nel caso di specie; ritenuto infine che il quinto motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione per omesso avviso alle parti, in sede di lettura del dispositivo, della possibilità di applicare le pene sostitutive, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata secondo la quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a