Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36859/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36859/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a finding of criminal liability but failed to specify the exact elements of the offense or the specific errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by law to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are totally generic, indeterminate, or abstract, failing to indicate the specific elements underlying the criticism or to correlate them with the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds lack of specificity criminal procedure code inadmissible appeal supervisory power indeterminate reasoning correlation of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI OUSSAMA (CUI 06WFKFG) nato il 24/01/2002 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Oussama Rihhi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., è totalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è altresì generico perché fondato su argomenti del tutto astratti, che asseritamente ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza tuttavia neanche enuclearle in concreto in relazione all'effettivo argomentare della Corte di appello nel giungere alla affermazione di responsabilità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2