Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and improper fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ferdinando Celentano inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for damage caused by negligence, arguing violations of law and insufficient reasoning regarding his criminal capacity. The court rejected these claims because the arguments were too generic to allow proper judicial review and sought an impermissible reconstruction of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 635 c.p.; Art. 639 c.p.; Art. 62-bis c.p. The Court of Cassation holds that appeals based on vague allegations or attempts to reconstruct facts using criteria different from the trial court are inadmissible for lack of specificity and legal standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO FERDINANDO nato a MANFREDONIA il 11/02/2000 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ferdinando Celentano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della condotta e caratteri del danneggiamento e del dolo, con particolare alla capacità di intendere e di volere del ricorrente a fronte di allegazioni della difesa del tutto generiche già in sede di appello) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 639 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del minimo edittale della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, nella motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si dispone il diniego delle attenuanti, stante la mancanza di elementi positivamente valutabili dal giudice e la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ott