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Ordinanza — n. 36855/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to repetitive grounds and failure to devolve new constitutional arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Perez Rodriguez and Fernandez inadmissible, ordering the payment of court costs. The first ground for appeal was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level regarding the classification of the crime. The second ground was inadmissible because the new constitutional interpretation was not properly devolved to the appellate court with specific written conclusions. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established jurisprudence and procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure; Appeals based on repetitive grounds or lacking specific devolution of new constitutional interpretations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive grounds failure of devolution constitutional interpretation procedural requirements rapina illecita violenza reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure
art. 628 cod. pen
261021-01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi (sovrapponibile nel loro contenuto), con il quale si deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
3 della sentenza impugnata ove si esclude il tentativo giacché la condotta sottrattiva si era perfezionata prima del controllo dell'addetto alla vigilanza, intervenuto solo in seguito all'attività di impossessamento delle borse) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic
Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero
Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE nato il 27/08/1983 FERNANDEZ YAMILA MICAELA nato il 20/07/1987 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Sebastian Felipe Perez Rodriguez e Yamila MicVaela Fernandez; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), che deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, cod. pen. in luogo della diversa qualificazione ai sensi degli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si esclude il tentativo giacché la condotta sottrattiva si era perfezionata prima del controllo dell'addetto alla vigilanza, intervenuto solo in seguito all'attività di impossessamento delle borse) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che tale motivo è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01;

Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021-01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi (sovrapponibile nel loro contenuto), con il quale si deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 628 cod. pen. come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024, non è consentito atteso che la relativa censura non è stata devoluta in sede di appello con specifici motivi e conclusioni scritte (attesa la data di decisione, successiva alla sentenza della Corte costituzionale evocata) e la Corte di appello ha comunque esplicitamente motivato (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata, ove il giudice rileva la gravità del fatto, punito con il minimo edittale non suscettibile di riduzione alcuna) descrivendo elementi di fatto del tutto incompatibili con la censura proposta solo in questa sede, con interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10