Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and prescription under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's findings on criminal liability and prescription, but the court found these arguments generic and failing to pinpoint specific errors in the trial court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must be specific and precise, detailing the exact errors in the lower court's reasoning and facts, rather than offering generic reiterations or requesting a new evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARANDON SIMONE nato a GEMONA DEL FRIULI il 07/10/1992 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Chiarandon Simone; ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità per i capi b) c) ed e), risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01), che emergono in modo logico ed argomentato dalla motivazione contestata, con specifico richiamo alle modalità condotta, agli artifici e raggiri posti in essere, con specifica idoneità della azione ed ingiusto profitto in pregiudizio delle persone offese, che rendevano dichiarazioni ritenute dalla Corte non solo pienamente credibili, ma anche caratterizzate da assoluta omogeneità nel ricostruire le condotte ascritte dal ricorrente e oggetto di contestazione (pag. 15 e seg.); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle dichiarazioni delle persone offese e la presenza di espliciti riscontri al narrato (si vedano pag. 3 e seg. anche quanto al concorso, e accordo finalizzato alla realizzazione delle condotte illecite, ricorrente tra il Chiarandon e il Frigo ed alla loro azione coordinata, congiunta e organizzata in diversi momenti al fine di indurre in errore le persone offese, riscontrata dalle dichiarazioni del tutto concordi delle stesse proprio in ordine al modus operandi del Chiarandon, compresa la Smit, la cui querela veniva acquisita con il consenso delle parti anche a fini probatori, come evidenziato in motivazione e senza alcuna contestazione specifica sul punto da parte della difesa); 2 IX, considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che il quarto motivo di ricorso, in tema di prescrizione, è totalmente generico ed aspecifico, oltre che confuso (nell'ambito dello stesso motivo si introduce il tema della prescrizione per poi articolare argomentazioni frammentarie relative alla legge Orlando e alla decisione asseritamente assunta sulla base della didascalica elencazione della norme di riferimento in ordine alla raccolta di denaro ed alla portata di tale condotta se simulata o meno), oltre che non devoluto in alcun modo in sede di appello (attesa la data di decisione e la asserita data di prescrizione); rilevato che la osservazione difensiva, con la quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01;
Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de