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Ordinanza — n. 36853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments regarding the lower court's evaluation of the victim's statements and the classification of the crime. The court found that the grounds for appeal were merely complaints without specific argumentation, as they simply reiterated points already addressed and dismissed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the claimant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; mere complaints or the repetition of facts already decided by lower courts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of argumentation reiteration of facts preclusion of cassation tentata estorsione traffico aggravato di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVI MARIANO nato a ANZIO il 10/09/1975 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mariano Silvi; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono rispettivamente, il vizio di motivazione in ogni forma in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sull'avvenuto tentativo di estorsione aggravata dall'uso delle armi e la violazione della legge penale per la mancata derubricazione del suddetto reato in quello di minacce aggravate dall'uso delle armi, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed al tempo stesso sono indeducibili, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ritenuto che il primo motivo di ricorso, inoltre, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo dì sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che, in particolare, il suddetto motivo di ricorso non si confronta con la corretta valutazione del compendio probatorio contenuto nella sentenza impugnata, che alla pagina 5 chiarisce come le dichiarazioni della persona offesa siano credibili perché la stessa si è determinata a presentare denuncia dopo l'intervento intimidatorio posto in essere dall'imputato, anche ammettendo le proprie pregresse responsabilità, ed inoltre tali dichiarazioni hanno trovato riscontro oggettivo nel contenuto degli screenshot prodotti in giudizio e nel sequestro della pistola scacciacani rinvenuta con la perquisizione domiciliare, sicché tali argomentazioni si risolvono in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, in particolare, il secondo motivo di ricorso non si confronta effettivamente con le logiche ed argomentate valutazioni in diritto della sentenza impugnata, che illustra correttamente come l'episodio intimidatorio fosse già stato già stato preannunciato alla vittima, richiamandone specificamente sia la ragione, che la circostanza che il ricorrente ne sarebbe stato l'autore, di modo che l'imputato e si è limitato a proferire la minaccia di morte, non avendo alcuna necessità di spiegarne il motivo, in stretta contiguità temporale con le richieste estorsive e in diretto collegamento con le stesse, come compiutamente evidenziato dai giudici di merito, con argomentazioni che non si prestano ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso