Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to repetition of lower court arguments and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Concetto Privitera inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the conviction for property damage and the lack of a specific exemption from punishment. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without presenting new facts or legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, commi 1 e 2, nr. 3 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, co. 1, lett. a, c.p.c.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible, and attempts to reconstruct facts using criteria different from those applied by the lower court are not permitted in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA CONCETTO nato a CATANIA il 31/08/1974 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Concetto Privitera; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, commi 1 e 2, nr. 3 cod. pen., nonché della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01); ritenuto che, in particolare, il primo motivo di ricorso è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha invece correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice adito illustra gli elementi alla base del positivo accertamento della condotta di danneggiamento, consistita in ripetuti e violenti colpi inferti alla porta del nosocomio, nonché dell'elemento soggettivo) limitandosi ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il secondo motivo di ricorso è inoltre manifestamente infondato a fronte delle argomentazioni logiche e ineccepibili del giudice di merito, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo i quali il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, co. 1 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove l'esclusione della particolare tenuità del fatto trova fondamento nella gravità del medesimo, derivata dalle modalità di esecuzione, e altresì dai precedenti del ricorrente atti a segnalare una abitualità nei comportamenti illeciti, elemento con il quale, a fronte di argomentazione specifica sul punto della sentenza impugnata, il ricorrente non si confronta effettivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1