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Ordinanza — n. 36849/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to raise prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's denial of generic mitigating circumstances was illogical. The appellant failed to specify the exact elements contradicting the first-instance reasoning, violating procedural requirements for vague arguments. Furthermore, the court refused to examine the prescription defense ex officio because it was neither raised nor argued before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 129 e 609 comma secondo cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, and the court cannot examine prescription ex officio if not raised in the lower proceedings.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation prescription defense ex officio examination mitigating circumstances motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Artt. 129 e 609 comma secondo cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS OMAR nato a SASSARI il 10/12/1986 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Omar Campus; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi di fatto il ricorrente a sostenere in modo aspecifico l'irrilevanza dei precedenti penali riferibili al ricorrente, senza evidenziare una effettiva ricorrenza di vizi rilevabili in questa sede; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul diniego delle predette attenuanti facendo riferimento, in senso conforme ai principi enunciati da questa Corte, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 37 della sentenza impugnata ove il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla rilevanza della condotta del ricorrente, nonché sui suoi precedenti penali, per lo più integranti reati contro il patrimonio); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione, è manifestamente infondato perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob