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Ordinanza — n. 36848/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to improper re-evaluation of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for violations of law regarding evidence evaluation and sentencing, but the court ruled that re-evaluating factual findings is precluded at this stage. Furthermore, generic defenses regarding prescription and lack of complaint were rejected as they were not properly raised in the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 129, 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they propose a different evaluation of evidence or generic arguments not specifically contested in the appeal, as the supreme court cannot re-examine factual merit.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-evaluation of evidence procedural defect prescription defense lack of complaint recidiva nell'infrazione revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci
2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro
14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SENATORE ARTURO nato a ANGRI il 09/01/1966 BOARYN RAUL CESAR nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Arturo Senatore e Raul Cesar Bojaryn; ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse del Senatore, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 476, 482 cod. pen. e agli artt. 640, 494, 629 cod. pen., non è consentito dalla legge, giacché propone una diversa valutazione delle prove, preclusa alla cognizione di questa Corte, alla quale è infatti inibita ogni valutazione delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 12-15 della sentenza impugnata ove il giudice illustra gli elementi alla base della ricostruzione delle condotte di falsità, di tentata truffa e di minaccia diretta ad integrare la fattispecie estorsiva) limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Senatore, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 99, 62 n. 4, 133, 62-bis, 61 n. 2, 640, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato giacché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 15-17 della sentenza impugnata ove il giudice di merito rigetta la richiesta di disapplicazione della recidiva sulla base dei precedenti del ricorrente, esclude il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del danno sulla base del valore del pregiudizio patrimoniale, e così anche la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in ragione della rilevanza del danno e della condotta minatoria del ricorrente, e infine conferma l'aumento sanzionatorio ex art. 81 cod. pen. escludendone l'eccessività mediante una coerente considerazione dello stesso in relazione alle condotte ascritte); ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bojaryn, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per inosservanza e illogica (non manifestamente illogica) valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria con 2 9t riferimento rispettivamente agli artt. 110, 476 e 482 cod. pen. e agli artt. 110, 640 cod. pen., sono anch'essi non consentiti dalla legge perché prospettano una diversa valutazione delle prove sui cui il giudice di merito ha invece adeguatamente motivato (si vedano pagg. 10-11 della sentenza impugnata, ove vengono indicati gli elementi sulla base dei quali viene ritenuta fondata la prova della partecipazione del ricorrente alla materiale attività falsificatoria, e pag. 11 della sentenza ove viene ribadita la rilevanza degli elementi valorizzati dal giudice di prime cure per il positivo accertamento della sua condotta truffaldina); ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso nell'interesse del secondo ricorrente è totalmente generico nella sua formulazione e non si confronta in alcun modo con la decisione impugnata, allegando motivi di critica e difesa (come quello del soggetto passivo della condotta) non proposti specificamente con i motivi di appello (come emerge senza alcuna incertezza dall'analitico riepilogo degli stessi, in alcun modo contestati dalla difesa Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346); che è totalmente generica la difesa articolata in subordine, che deduce altresì la mancanza di querela nonché l'avvenuta prescrizione, oltre che manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a