Cassation court dismisses appeal for retrial and sentencing as inadmissible due to repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Calabretta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial regarding fraud charges and sentencing adjustments, claiming violations of law and inadequate reasoning. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without addressing new legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of a pedissequo repetition of grounds already rejected by the court of first instance or appeal, or if they attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRETTA SALVATORE nato a CROTONE il 06/11/1984 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Calabretta, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine rispettivamente al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., nonché all'omessa applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62, nr. 4 cod. pen. e 62-bis cod. pen., sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, come di seguito specificato; che, in particolare, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha invece correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della condotta ingannatoria tipica della truffa) limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che inoltre il secondo motivo di ricorso non è consentito perché totalmente reiterativo, oltre che generico, quanto alle circostanze attenuanti generiche, atteso che il ricorrente lamenta la mancata concessione delle stesse, invece concesse in regime di equivalenza e si limita a richiamare il parametro normativo della ulteriore aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. senza confrontarsi von gli elementi evidenziati in motivazione (pag. 6); ribadito che, in sede di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente evidenziato i parametri relativi alla graduazione della pena, condividendo la valutazione espressa dal giudice di primo grado alla quale si è conformato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 o