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Ordinanza — n. 36846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment cause violation due to insufficient reasoning on offense severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Uruci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Uruci argued the lower court failed to apply the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the reasoning on the offense's nature was flawed. The court rejected this, stating that the lower court correctly identified relevant factors like the objective gravity of the act and Uruci's violent history without needing to examine every possible element.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The lower court's assessment of the offense's nature for non-punishment purposes is valid if it logically identifies relevant criteria regarding gravity and habitual conduct, without requiring an exhaustive analysis of all evaluative elements.

Parole chiave

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non-punishment cause Article 131-bis Penal Code violation of law insufficient reasoning offense severity assessment habitual violent conduct inadmissible appeal circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Matteo Uruci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Matteo Uruci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Matteo Uruci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata ha motivato con argomentazioni logiche ineccepibili e in senso concorde con la disciplina codicistica, nonché con la consolidata giurisprudenza, a tenore della quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (si veda pag. 4 ove tra gli elementi rilevanti vengono richiamati l'oggettiva gravità del fatto e, in ordine alla verifica dell'abitualità, le reiterate condotte violente del ricorrente, nonché le numerose condanne a suo carico per gravi reati, in particolare per delitti contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.