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Ordinanza — n. 36845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giulio Saracino inadmissible, rejecting his claims regarding the violation of law and illogical reasoning in the second instance judgment. Saracino argued that the court of appeal erred in applying aggravating circumstances and sentencing for fraud, but the court found these arguments to be generic complaints that merely reiterated points already dismissed at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific violations of law or illogical reasoning; mere complaints or repetitive arguments from lower courts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reiteration of arguments lack of reasoned critique Court of Cassation truffa aggravata infrazione molto grave commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giulio Saracino; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 61 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giulio Saracino; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACINO GIULIO nato a TARANTO il 09/11/1961 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giulio Saracino; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., nonché del trattamento sanzionatorio, in ordine all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61, nr. 7 e 99, co. 4 cod. pen., sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce i vizi sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio, è non solo totalmente generico nella sua formulazione, ma anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con riguardo alla responsabilità del ricorrente per il reato di truffa e alla determinazione della pena (si vedano, in particolare, pagine 6-11 della sentenza impugnata in merito alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto richiamato e le pagine 11-12 ove il giudice di merito ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante della rilevante entità del danno sulla base del valore complessivo della merce rimasta impagata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobr