Cassation court dismisses appeals on merit grounds regarding investigation activity and witness reliability under Art. 606.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Curci Giovanni and Paskali Ernesto inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appeals challenged a first-instance acquittal based on the particular triviality of the offense under Article 639 of the Penal Code. The court rejected the arguments because they focused on the substantive evaluation of investigative activity and witness credibility, which fall outside the scope of admissible cassation review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod.proc.pen.; Art. 639 cod.pen.: Appeals challenging the substantive evaluation of investigative activity or the reliability of witness testimony are inadmissible as they concern matters of merit not subject to review by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASKALI ERNESTO nato a PIACENZA il 08/08/1999 CURCI GIOVANNI nato a PISA il 01/03/1997 avverso la sentenza del 19/12/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta l'impugnazione proposta, con unico atto e comuni motivi, nell'interesse di Curci Giovanni e Paskali Ernesto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ha assolto i predetti per particolare tenuità del fatto dal delitto ex art. 639, comma 2, cod.pen.; dato atto che la Corte di Appello di Bologna, in ragione dell'inappellabilità della decisione, disponeva la trasmissione dell'impugnazione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 568,comma 5, cod.proc.pen.; rilevato che le censure proposte hanno carattere squisitamente di merito in quanto vertono sull'apprezzamento dell'attività investigativa che ha condotto all'identificazione degli imputati quali autori dell'imbrattarnento e sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dal teste di P.g.
Masi; considerato che si tratta di rilievi non utilmente scrutinabili in questa sede in assenza dell'enucleazione di profili riconducibili alle categorie dell'art. 606 cod.proc.pen.; che, ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi dedotto un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite, v'è da rilevare che le dichiarazioni del teste Masi non hanno natura indiziaria, come sembra ritenere la difesa, che ne revoca in dubbio l'attendibilità, ma costituiscono prova dichiarativa che il Tribunale ha reputato del tutto affidabile in considerazione della costante presenza del dichiarante allo svolgimento dei fatti e dell'avvenuto riconoscimento dei prevenuti in termini di certezza; che non può, pertanto, darsi ingresso alle sollecitazioni difensive che tendono ad una non consentita rilettura del compendio acquisito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr