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Ordinanza — n. 36840/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court correctly applied criminal code principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly apply recidivism rules, but the court found the territorial court's reasoning sound. The appellate judges correctly assessed the appellant's criminal history under Article 133 of the Criminal Code, confirming a continuous criminal path with heightened danger.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal regarding the non-application of recidivism is inadmissible when the lower court has provided a reasoned assessment of the defendant's prior conduct as an aggravating factor under established case law.

Parole chiave

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criminal recidivism appeal inadmissibility Article 133 Criminal Code criminal path continuity aggravating circumstances Cassazione Roma penal responsibility accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC OLIVIERO nato a RIMINI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oliviero Hudorovic avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato per il delitto di truffa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha fornito congrua risposta alle doglianze difensive, facendo corretto governo dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e i precedenti specifici riportati dall'imputato, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa risulti indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato sub iudice (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, laddove i giudici di appello hanno concluso per la continuità del percorso criminale dell'odierno ricorrente, segnato da un'ingravescente pericolosità e una risoluzione delinquenziale particolarmente consapevole e determinata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Preside