Ordinanza — n. 36838/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MARIA ANNA nato a PALERMO il 16/01/1982 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Anna Marino avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputata per il reato di insolvenza fraudolenta; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, risulta manifestamente infondato poiché i giudici di appello hanno articolato corrette e non illogiche argomentazioni a sostegno della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado; che a tal proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità è nel senso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché dinanzi a questa Corte non sono consentite censure che mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano le pag. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato che, ai fini della determinazione della pena, si è tenuto conto delle concrete modalità del fatto, della gravità del danno cagionato nonché dei numerosi precedenti penali dell'imputata, significativi della sua considerevole capacità a delinquere); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36838/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., sicché dinanzi a questa Corte non sono consentite censure che mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano le pag. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato che, ai fini della determinazione della pena, si è tenuto conto delle concrete modalità del fatto, della gravità del danno cagionato nonché dei numerosi precedenti penali dell'imputata, significativi della sua considerevole capacità a delinquere); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MARIA ANNA nato a PALERMO il 16/01/1982 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Anna Marino avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputata per il reato di insolvenza fraudolenta; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, risulta manifestamente infondato poiché i giudici di appello hanno articolato corrette e non illogiche argomentazioni a sostegno della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado; che a tal proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità è nel senso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché dinanzi a questa Corte non sono consentite censure che mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano le pag. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato che, ai fini della determinazione della pena, si è tenuto conto delle concrete modalità del fatto, della gravità del danno cagionato nonché dei numerosi precedenti penali dell'imputata, significativi della sua considerevole capacità a delinquere); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi