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Ordinanza — n. 36834/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated fraud, ruling prescription and leniency arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Camillo Daniele Grasso inadmissible regarding a conviction for aggravated fraud. The court found the appellant's arguments concerning prescription and particular leniency manifestly unfounded based on the first-instance record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129, 131-bis cod. proc. pen.; cod. pen.: The Court of Cassation's judgment on inadmissibility for manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid appeal relationship, thereby barring the declaration of prescription or other non-punishability causes.

Parole chiave

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aggravated fraud conviction prescription time bar particular leniency manifestly unfounded appeal Court of Cassation inadmissible appeal court costs and fine indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
rilevato, altresì, che per costante giurisprudenza l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 161 cod. proc. pen.
Art. 531 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
rilevato, altresì, che per costante giurisprudenza l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.
266818 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO CAMILLO DANIELE nato a CATANIA il 22/02/1983 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Camino Daniele Grasso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di truffa aggravata; letta la memoria a firma del difensore; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine agli artt. 129, 157, 161 e 531 cod. proc. pen., per non avere i giudici di appello dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data antecedente la pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, avendo il ricorrente omesso di considerare le sospensioni disposte in primo grado per complessivi giorni 244, di cui tre determinate da legittimi impedimenti del difensore, sicché alla data della sentenza d'appello la causa estintiva non era maturata; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sulla base di una congrua e logica motivazione, che, richiamando la particolare insidiosità della condotta, la non irrisorietà del profitto (pari a mille euro) e l'assenza di alcun gesto riparatorio, è rispondente ai parametri enunziati dalla Corte di legittimità (per tutte, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01) e non suscettibile di rivisitazione in questa sede; che, inoltre, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, deve sottolinearsi che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato, altresì, che per costante giurisprudenza l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere e