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Ordinanza — n. 36833/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming Constitutional Court mitigation for aggravated robbery is inapplicable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36833/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Constitutional Court's recent ruling on aggravated robbery should allow for a mitigation of punishment based on the minor nature of the offense. The lower court rejected this, reasoning that the violent and threatening conduct of the appellant and her accomplice conflicted with the reduced moral value required for such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 113 c.p.: The court held that the specific violent and threatening conduct of the accused negates the applicability of the mitigation for minor offense, rendering the appeal based on the Constitutional Court's interpretation manifestly unfounded.

Parole chiave

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aggravated robbery mitigation of punishment minor offense Constitutional Court inadmissible appeal violent conduct Cassa delle ammende rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 113 c.p.
Constitutional Court n. 86/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUAYOUD BADRA VALERIE natcz il 17/12/1987 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Badra Valerie Quayoud avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di rapina aggravata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con riferimento al delitto di concorso in rapina impropria aggravata ascritto all'odierna ricorrente, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte territoriale ha posto a base del diniego una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, evidenziando come la vicenda delittuosa per cui si procede, per la particolare spregiudicatezza della condotta violenta e minacciosa tenuta dalla ricorrente e dal correo, confligge con il ridotto disvalore del fatto giustificante l'ipotesi di lieve entità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente