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Ordinanza — n. 36831/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction, upholding threat element based on corroborated pre-trial witness statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36831/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the conviction for aggravated robbery. The defense argued that inconsistencies between pre-trial and trial statements undermined the witness's credibility regarding the threat element. The court ruled that since the witness confirmed her pre-trial statements during the trial, they must be accepted as direct testimony, rendering the appeal's arguments legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 500, comma 2, cod. proc. pen.; When a witness confirms pre-trial statements used for cross-examination during the trial, even laconically, those statements are received and evaluated as direct trial testimony, precluding re-evaluation of their credibility on appeal.

Parole chiave

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aggravated robbery conviction threat element assessment pre-trial witness statements trial confirmation rule inadmissible appeal credibility evaluation cross-examination procedure testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 500, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01
concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01;n.17089 del 28/2/2017, Lubine, Rv.
n.17089 del 28/2/2017, Lubine, Rv. 270091 - 01
273455 - 01;n.17089 del 28/2/2017, Lubine, Rv. 270091 - 01; n.
n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707 - 01
270091 - 01; n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707 - 01) e, in esito ad un ampio scrutinio dei contenuti dichiarativi resi dalla p.o., ha confermato l'attendibilità del dichiarante segnalando l'oggettiva difficoltà di elaborazione del ricordo dimostrata dai passi richiamati a pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ABRAMO (CUI: 050HPIK) nato a TREVISO il 27/11/1995 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abramo Hudorovich avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di rapina aggravata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova e, in particolare, alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia sulla base del recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali della p.o., reitera rilievi adeguatamente scrutinati in sede d'appello e disattesi con corretti argomenti giuridici; la difesa dissente sulla valutazione in ordine alla credibilità e genuinità della persona offesa, in considerazione delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni predibattimentali e quelle rese in dibattimento, sollecitando una rivalutazione della fonte dichiarativa in questa sede preclusa a fronte di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità; che, a tal proposito, la Corte territoriale ha evidenziato che, a seguito delle contestazioni rivoltele nell'esame dibattimentale, la p.o. non ha mai negato di aver riferito, nell'immediatezza del fatto, di aver ricevuto delle minacce e di essersi sentita, anche solo indirettamente, coartata dall'atmosfera di intimidazione creata dal ricorrente e dai complici, limitandosi a far presente il proprio deficit mnemonico e ribadendo la ferma volontà di confermare in ogni caso tutto quanto in precedenza dichiarato; che, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01;n.17089 del 28/2/2017, Lubine, Rv. 270091 - 01; n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707 - 01) e, in esito ad un ampio scrutinio dei contenuti dichiarativi resi dalla p.o., ha confermato l'attendibilità del dichiarante segnalando l'oggettiva difficoltà di elaborazione del ricordo dimostrata dai passi richiamati a pag. 11; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore