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Ordinanza — n. 36829/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to improper legal grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Iacino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of his liability for the crime of receiving stolen goods, arguing for a different legal qualification and the application of a mitigating circumstance. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already scrutinized and rejected by the court of first instance without presenting new specific arguments or a critical confrontation with the judicial reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grounds lack of specificity receiving stolen goods mitigating circumstance court costs Cassation procedure beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Art. 648, quarto comma, cod. pen.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACINO GIOVANNI nato a SCANDALE il 06/03/1973 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Iacino avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di ricettazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione nel reato di cui all'art.712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede in quanto reitera profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrui e logici argomenti rispetto ai quali il ricorrente elude il confronto critico, ignorando i puntuali rilievi dei giudici territoriali in punto di dolo; ritenuto che ad analoghi esiti di aspecificità e manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., attesa la motivazione reiettiva rassegnata dai giudici d'appello che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (tra molte, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01), hanno congruamente posto a base dell'esclusione della circostanza l'elevato numero e valore dei beni oggetto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci