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Ordinanza — n. 36827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding attempted extortion and illegal competition with threats as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Rodà and Rodà inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a different legal qualification of the crime, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points with sound reasoning. The court ruled that the lower court's distinction between the specific acts of extortion and illegal competition was legally correct and consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the appellate court with correct legal and logical arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments extortion qualification illegal competition appellate review sanzioni pecuniarie licenziamento per furto tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 513-bis cod. pen.
Art. 56, third paragraph, cod. pen.
283758 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod.
art. 513-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RODA VITTORIO FRANCESCO nato a CROTONE il 16/06/1990 RODA' GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/1965 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Vittorio Francesco Rodà e Giovanni Rodà, presentati con unico atto e comuni motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava la responsabilità degli imputati per il delitto di tentata estorsione aggravata; considerato che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto in quello di illecita concorrenza con minaccia e violenza, è meramente riproduttivo di profili di censura già presentati in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (pagg. 5 — 7 della impugnata sentenza) con cui il ricorrente non si rapporta in termini puntuali; che, infatti, a fronte della incontrastata ricostruzione fattuale della vicenda, i giudici d'appello hanno argomentato la configurabilità di un'ipotesi di concorso formale tra reati e non di concorso apparente di norme in accordo con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., riproduce rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di un apparato giustificativo giuridicamente corretto e sostenuto da pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 7 — 8 della impugnata sentenza), rispetto al quale i ricorrenti più che condurre una critica puntuale si limitano ad esprimere mero dissenso valutativo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore