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Ordinanza — n. 36826/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated fraud conviction for generic and non-specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by D'Elia Luca and Nardò Gregorio inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their guilt for aggravated fraud, but their arguments were deemed generic, disconnected from the lower court's reasoning, or precluded because they were not raised in the appellate proceedings. Consequently, the court rejected the claims and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning; generic, eccentric, or precluded grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds preclusion principle aggravated fraud procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ELIA LUCA nato a TARANTO il 02/02/1979 NARDO' GREGORIO nato a TARANTO il 18/11/1958 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di D'Elia Luca e Nardò Gregorio avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati e il trattamento sanzionatorio loro inflitto per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che i due ricorsi in ragione del contenuto perfettamente sovrapponibile possono essere congiuntamente delibati con esiti di inammissibilità per le ragioni di seguito precisate: -il primo motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e non si confronta criticamente con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito (pagg. 3-4) che ha ampiamente esplicitato le ragioni a sostegno della colpevolezza dei prevenuti per l'addebito loro concorsualmente ascritto; -i motivi secondo e terzo risultano del tutto eccentrici rispetto alla regiudicanda, denunziando in rubrica la violazione dell'art. 73, commi 4 e 5 del DPR 309/90 e il vizio di motivazione sebbene nel corpo del secondo motivo si faccia riferimento al diniego delle attenuanti generiche (non devoluto) e al rigetto dell'eccezione di prescrizione, correttamente disattesa in ragione della contestata e ritenuta recidiva qualificata per entrambi i ricorrenti; il terzo motivo formula analogamente in maniera assertiva ed aspecifica rilievi sull'attendibilità della p.o., sganciati dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata; -precluso in quanto non devoluto in appello è anche il quarto motivo in punto di qualificazione della recidiva, formulato peraltro in termini del tutto avulsi dalla specificità del caso a giudizio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P