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Ordinanza — n. 36824/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for conspiracy to receive stolen goods due to lack of evidence and legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for conspiracy to receive stolen goods. The appellant argued for a reversal of the conviction and the recognition of a mitigating circumstance, but the court found these claims unsupported by specific evidence. The decision relied on established legal principles regarding the review of factual findings and the strict application of statutory mitigation rules.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648, comma 4, c.p.: The Court of Cassation rejects generic challenges to the reasoning of the appellate court regarding the assessment of evidence and the denial of statutory mitigating circumstances when the lower court's evaluation is logically sound and consistent with consolidated jurisprudence.

Parole chiave

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conspiracy to receive stolen goods inadmissible appeal mitigating circumstances review of evidence appellate reasoning recupero dei costi perdite economiche ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648, comma 4, c.p.
Art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone
pen., a fronte delle congrue argomentazioni logiche e giuridiche (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv.
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELE SALVATORE nato a SORIANO CALABRO il 31/08/1994 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Emmanuele avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di ricettazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il contestato concorso nel reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di rilievi già svolti in appello e respinti dalla Corte territoriale sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a critiche per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01); che in particolare risultano precluse per mancata devoluzione in appello e, comunque, destituite di fondamento le doglianze in punto di reato presupposto, risultando dalla sentenza di primo grado (pag.

3) che gli operanti accertarono, sulla base della marca e del numero di serie, che almeno otto degli accumulatori rinvenuti erano provenienti dal furto commesso nel sito gestito dalla Wind Telecomunicazioni in Gerocarne; che, inoltre, deve sottolinearsi che le doglianze prospettate censurano solo in termini generici presunte carenze e difetti motivazionali, essendo invero volte a contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali poste a base del giudizio di responsabilità, prefigurandone una rivalutazione e/o un'alternativa lettura, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., a fronte delle congrue argomentazioni logiche e giuridiche (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 - 01;

Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286-01) con cui i giudici di appello hanno evidenziato come osti alla configurabilità della "particolare tenuità" il rilevante disvalore della vicenda e le conseguenze dannose che sono derivate alla Wind Telecomunicazioni S.p.A, oltre che il numero e il non irrisorio valore delle res oggetto di ricettazione, in virtù dei quali non risulta riconoscibile neppure l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensor