Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36822/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against computer fraud conviction for procedural defects and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sonia Curreli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that had reduced her sentence for computer fraud, arguing insufficient evidence and improper sentencing. The court rejected these claims as procedurally barred or manifestly unfounded, citing the defendant's prior record and the established value of the damages.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals must be lodged within the statutory time limit; arguments regarding insufficient evidence are inadmissible if the defense failed to raise them in the first instance, while claims based on habitual recidivism and the gravity of damages are rejected if the lower court provided sound reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
computer fraud conviction procedural time limit habitual recidivism insufficient evidence defense court costs and fine esame di cassazione spese per i mezzi ausiliari cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Curreli Sonia avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, previa esclusione dell'aggravate di cui all'art. 640, comma 2, n.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 131 bis cod.pen
art. 62 bis cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRELI SONIA nato a GENOVA il 30/09/1987 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Curreli Sonia avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, previa esclusione dell'aggravate di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod.pen., ha rimodulato la pena inflitta all'imputata per il delitto di truffa informatica; rilevato che il primo motivo che contesta la ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri costitutivi della fattispecie ascritta è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo il difensore con l'atto di gravame dedotto esclusivamente l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti al fine di ricondurre la condotta all'imputata, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto; che risultano reiterative e manifestamente infondate le doglianze in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata (pag.

6) argomentato il diniego in considerazione dell'abitualità ostativa che emerge dalla biografia giudiziaria della ricorrente; che risulta manifestamente infondato il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici d'appello chiarito che i numerosi precedenti della stessa indole che militano a carico della prevenuta appaiono dimostrativi della ingravescente pericolosità della ricorrente e dell'accentuata riprovevolezza della condotta a giudizio; che i motivi che lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito dato conto con argomentazioni congrue delle ragioni alla base della reiezione delle richieste, evidenziando l'impossibilità di qualificare il danno in termini di esiguità, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e l'assenza di profili di meritevolezza idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I