Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for denial of generic mitigating circumstances in robbery case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Carmine Anzillotti inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to properly justify rejecting these factors, but the appellate court provided sufficient reasoning by weighing the defendant's criminal biography against prior precedents. The Supreme Court upheld this decision, citing established jurisprudence that the defendant's criminal history outweighs generic mitigating elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is admissible when the lower court provides congruous reasoning that weighs the defendant's criminal biography against prior precedents, establishing that the defendant's past conduct outweighs generic mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILLOTTI GIANLUCA CARMINE nato a COSENZA il 15/10/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Carmine Anzillotti avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di una pistola; considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha reso sul punto una congrua e non illogica motivazione (pag. 4 della sentenza impugnata), sottolineando la recessività degli elementi valorizzati dalla difesa rispetto ai precedenti penali, anche specifici, che militano a carico dell'odierno ricorrente, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza della biografia criminale dell'imputato ai fini della meritevolezza della diminuente ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente