Italian Supreme Court dismisses appeal as it constitutes an inadmissible alternative reading of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Aldo Martino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments merely proposed an alternative reading of evidence already evaluated by lower courts, which contradicted the double conviction. Consequently, the court ruled that such alternative interpretations are inadmissible in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on an alternative reading of evidence already evaluated constitutes an inadmissible argument in a review proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO ALDO nato a ARPINO il 18/10/1951 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Aldo Martino; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, si traduce in un'inammissibile lettura alternativa degli elementi di prova già valutati in termini differenti dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno sottolineato la riferibilità della condotta illecita all'imputato (vedi in particolare le considerazioni della Corte d'appello svolte alle pagine 3-4 della sentenza); che in particolare il giudice d'appello ha sottolineato la particolare pregnanza della dichiarazione della teste Ceschi, la quale riferiva di essere stata incaricata proprio dal Martino di effettuare la pratica di risarcimento danni relativa al sinistro mai in effetti avvenuto; che tutti gli argomenti esposti nella memoria si risolvono in una inammissibile deduzione di versioni alternative dell'accaduto e di letture di elementi di prova non deducibili in sede di legittimità a fronte di una doppia conforme dichiarazione di colpevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.