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Ordinanza — n. 36819/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding statutory provisions and vague grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Memmi Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law concerning the prescription of the crime of attempted complicity, but the court found his arguments vague and lacking a specific correlation with the contested decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the procedural requirement of clearly linking the grounds of the appeal to the specific parts of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of the appeal do not clearly correlate with the specific reasoning of the contested decision, particularly when they merely evoke alternative readings of evidence without contesting the actual content of the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation prescription of crime attempted complicity procedural requirements attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 648, first and second paragraphs, cod. pen.
Letto il ricorso di -Memmi Francesco; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 157, second and third paragraphs, cod. pen.
Art. 161, second paragraph, cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di -Memmi Francesco; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMMI FRANCESCO nato a ROMA il 08/04/1973 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di -Memmi Francesco; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, l'ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall'art. 648, primo comma, cod.pen. (cfr.

Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali in ordine alla sussistenza della responsabilità in capo all'odierno ricorrente, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il