Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and based on non-censurable judicial evaluation of harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelhali Hamza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found all three grounds of appeal—alleging violation of law and lack of motivation—to be repetitive and manifestly unfounded. Specifically, the court upheld the denial of a special mitigating circumstance as a non-censurable evaluation of the harm and violence, and confirmed the sentence was properly calculated within statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds or manifestly unfounded arguments regarding the non-censurable evaluation of harm and the application of the synthetic sentencing method must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELHALI HAMZA nato il 01/02/1991 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di tAhmecfAbdelhali; ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sono reiterativi e manifestamente infondati perché: la negazione della circostanza attenuante speciale introdotta con la sentenza della Corte Cost. n. 86/2024 ha trovato fondamento in una non censurabile valutazione dell'entità del danno e della violenza esercitata; la determinazione della pena in relazione al contestato delitto di tentata rapina è stata effettuata nei limiti prossimi al minimo assoluto edittale (anni 2 mesi 6) attraverso il ricorso al metodo sintetico; il mancato riconoscimento della continuazione trova adeguata motivazione nelle circostanze esposte a pag. 4 della motivazione prive di qualsiasi illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.