Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds linking appeal arguments to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal filed by Bigi Davide and Lecca Sara inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellants merely alleged vague motivational deficiencies without identifying which specific arguments of the Milan Court of Appeal were contested or how they differed from the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that an appeal is inadmissible when it fails to establish a clear correlation between the reasons cited in the decision and the grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to specify the grounds of appeal and does not demonstrate a correlation between the reasons adduced in the contested decision and the arguments presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIGI DAVIDE nato a LEGNANO il 07/11/2000 LECCA SARA nato a RHO il 16/02/1999 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bigi Davide e Lecca Sara; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadirsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobr