Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for lack of admissibility and infounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different legal characterization of the crime and challenged the aggravating circumstance regarding the location. The court rejected these claims as they were already examined and dismissed in the appellate judgment, citing established case law on the definition of private dwellings and the scope of violence in robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: Appeals challenging the legal qualification of a crime or the application of aggravating circumstances are inadmissible if they merely reiterate arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CACCAMO DOMENICO nato a PALERMO il 07/01/2003 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Di Caccamo avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di rapina aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie ex art. 624 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede in quanto volto a prefigurare una lettura e un giudizio di rilevanza delle risultanze processuali diversi da quelli offerti dai giudici di merito, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, infatti, i giudici territoriali hanno sottolineato che i fatti a giudizio sono stati correttamente qualificati, poiché, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01;
Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 263307 - 01), deve ritenersi che il contegno assunto dal ricorrente e dall'altro correo, per come emerso dalle loro stesse dichiarazioni, integri l'elemento costitutivo della violenza, richiesto ai sensi dell'art. 628 cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato perché i giudici di appello, sulla base di una congrua e logica motivazione e facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409 - 01;
Sez. F, n. 41646 del 27/08/2013, Silveri, Rv. 257228 - 01), hanno evidenziato che anche la stanza di una struttura ricettiva, come quella in cui è stata compiuta la rapina per cui si procede, deve essere ricompresa nella nozione di "privata dimora", cui fa riferimento la norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore F Il P