Italian Supreme Court dismisses appeal challenging excessive sentence as it falls within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mohamed Achouak inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence's excessiveness, but the Court ruled that sentencing graduation, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains within the discretion of the trial judge. Consequently, the Court found the appeal manifestly unfounded because the lower court adequately referenced the decisive elements in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Sentencing graduation and adjustments for circumstances fall within the trial judge's discretion, rendering appeals challenging excessiveness inadmissible if the lower court's reasoning is adequate.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHOUAK MOHAMED nato a AGRIGENTO il 16/08/2001 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Achouak; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.