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Ordinanza — n. 36813/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as repetitive ground regarding aggravated fraud circumstance already examined by second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36813/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Antonella Gasparro inadmissible due to the repetitive nature of her complaint. The appellant contested the second instance court's refusal to exclude the aggravated circumstance of reduced defense under Article 61(1)(5) of the Penal Code. The court ruled that the lower court correctly applied established jurisprudence regarding online fraud and the distance between victim and perpetrator, finding the ground already fully examined.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma primo, n.5, cod. pen.; The appeal is inadmissible if the contested ground is repetitive of complaints already examined by the second instance court, which must have congruently addressed the established legal principles regarding the aggravated circumstance of reduced defense.

Parole chiave

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repetitive appeal ground aggravated fraud circumstance reduced defense online fraud inadmissible appeal second instance review Cassa delle ammende commercio elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma primo, n.5, cod. pen.
Letto il ricorso di Gasparro Antonella; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta l'omessa esclusione per il reato di truffa della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRO ANTONELLA nato a PESCARA il 10/03/1978 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gasparro Antonella; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta l'omessa esclusione per il reato di truffa della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.5, cod. pen., non è consentito in questa sede, perché reiterativo di doglianze già sottoposte all'attenzione dei giudici di secondo grado, e da questi congruamente esaminate; che, infatti — come emerge da pag. 6 dell'impugnata sentenza — la Corte territoriale, ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 - 01); che pertanto la corte d'appello ha, inoltre, congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali deve confermarsi la corretta statuizione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta a sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa (si veda in particolare pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10