Italian Court dismisses appeal on fraud conviction for reiterating arguments and misapplying general mitigating circumstances rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Levac Entoni inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant's first ground was rejected as merely repeating arguments already dismissed at the appellate level regarding the proof of fraud intent. The second ground challenging the denial of general mitigating circumstances was deemed inadmissible because the lower court's reasoning was logical and sufficient, requiring no exhaustive listing of all favorable elements. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected, and the denial of general mitigating circumstances is valid if the lower court's reasoning is logically sound and references decisive elements without needing to address every single favorable fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAC ENTONI nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 23/05/1994 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Levac Entoni; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del ricorrente alla luce di un completo e coerente quadro probatorio (il ricorrente è risultato l'intestatario del conto corrente sul quale è stato accreditato il denaro oggetto del reato di truffa contestato si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che in tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della complessiva azione criminosa (ex multis l'assenza di denuncia di furto o smarrimento dei documenti ovvero di denuncia di indebito utilizzo del conto corrente), attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5 - , Sentenza n. del 09/09/2020, Rv. 279908 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (condannato, peraltro, anche per reato contro il patrimonio della medesima specie di quello in contestazione) e l'utilizzo di uno strumento particolarmente insidioso quale la pubblicità a mezzo internet, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali-e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così