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Ordinanza — n. 36811/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing and generic mitigation circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Cassisi inadmissible due to its generic nature and lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's reasoning on the defendant's responsibility for the crime under Article 648 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the trial judge, failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal contesting the denial of a benefit or the basis of a sanction must be specific and pertinent, avoiding generic criticism of the trial judge's reasoning which is sufficient if it references decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic mitigation sentencing review Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSISI SALVATORE nato a VITTORIA il 28/02/1969 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cassisi Salvatore; Ritenuto che il ricorso contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta alla base del trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 - 5 della sentenza impugnata)e prospetta una inverosimile ricostruzione alternativa del quadro probatorio; che i motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; osservato, peraltro, che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre