Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and generic criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by La Bianca Salvatore Emanuele inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The appellant's sole ground, which broadly contested the motivation regarding the proof of responsibility for crimes under Articles 633 and 639 bis of the Penal Code, was deemed merely repetitive of already rejected points. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and merely reproduces generic criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di La Bianca Salvatore Emanuele, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis. cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che totalmente generico si profila il motivo sulla pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2025