Cassation court dismisses appeal as manifestly inadmissible due to repetitive and unfounded arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore La Spesa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment on the grounds of legal violation and lack of motivation concerning his liability for receiving a motorized cycle. The court found both arguments to be manifestly repetitive and unfounded, as the lower court had already thoroughly addressed the specific circumstances of the seizure and the impossibility of invoking non-punishability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its arguments are manifestly repetitive of the lower court's reasoning or if the alleged legal violations are clearly unfounded based on the established facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SPESA SALVATORE nato a PALERMO il 08/02/1973 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore La Spesa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., per ricettazione del ciclomotore, è manifestatamente reiterativo in ordine agli specifici argomenti della motivazione di cui a pag. 3 ove si sottolineano le particolari circostanze del rinvenimento del bene che ne attestavano il possesso da parte dell'imputato; considerato che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che reiterativo avendo la corte spiegato a pag. 4 della motivazione l'impossibilità di riconoscere la causa di non punibilità in relazione al valore del mezzo e della negativa personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.