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Ordinanza — n. 36803/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion on evidence evaluation by higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted facts and undervalued witness testimony regarding photographic identification. The court rejected this, noting that appellate courts cannot re-evaluate evidence or override the factual findings of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek to re-evaluate evidence or substitute the appellate court's factual assessment with a new one.

Parole chiave

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preclusion principle evidence evaluation factual findings appeal inadmissibility witness testimony censura dell'apprezzamento delle prove prove inattendibili motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 364, n. 1 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE MASSIMILIANO nato a FORMIA il 31/01/1979 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimiliano Abbate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, in ordine alla formazione della prova e alla valutazione delle dichiarazioni del teste Capozzelli, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, in particolare, la Corte d'appello ha sottolineato a pag. 3 della motivazione ulteriori ed autonomi elementi di prova valutati come dimostrativi della responsabilità del ricorrente indipendentemente dalle dichiarazioni del teste Capozzelli relative all'individuazione fotografica, poi non reiterate in giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.